Il modello 770 condominio si configura come uno strumento dichiarativo che i sostituti d’imposta che hanno elargito somme soggette a ritenute alla fonte devono compilare al fine di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su varie prestazioni, fra le quali:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
- locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
- somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Oramai dal 1° gennaio 1998 un condominio è fiscalmente riconosciuto come Sostituto d’imposta e sostituisce quindi, per legge, il contribuente nei rapporti col Fisco trattenendo le tasse relative a compensi, salari e pensioni.
Dichiarazione 770 condominio: il ruolo dei condomini e dell’amministratore
Questo modello rappresenta dunque uno fra i più importanti, se non il più importante in assoluto, fra i numerosi adempimenti fiscali che ogni condominio deve fronteggiare annualmente. Infatti, a partire al 2007 è stato previsto che sulle prestazioni rese nell’esercizio di impresa inerenti contratti di appalto di opere e servizi svolte nei confronti del condominio debba essere applicata una ritenuta sui corrispettivi. Il versamento della ritenuta d’acconto condominio di norma viene effettuato dall’amministratore, ma, in sua assenza, è un compito che può sostenere uno qualunque dei condomini, possibilità prevista dall’art 25 ter del Dpr 600/73 come precisato dalla Circolare n. 7/E 2007 dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, l’invio in maniera telematica all’Agenzia delle Entrate è possibile solo a condizione che si sia precedentemente trasmessa la Certificazione unica e, se richiesto, la Certificazione degli utili nei diversi termini previsti e aver ricevuto il certificato di avvenuta trasmissione da parte dell’Agenzia stessa. L’invio dei dati può avvenire in un solo flusso o, comunque, in un massimo di tre. Qualora la situazione lo richieda è comunque possibile presentare una dichiarazione integrativa dopo la scadenza dei termini. Con il modello 770 i sostituti d’imposta provvedono ad effettuare le comunicazioni relative alle ritenute operate e a riepilogare i crediti e gli altri dati contributivi o assicurativi richiesti dal modello. Per tali operazioni la ritenuta prevista è pari al 4% del corrispettivo e viene eseguita quando si effettua il pagamento, indipendentemente dal fatto che sia stata emessa fattura o meno.
Studio Fabrizi per voi: un’attività pluridecennale
Il condominio 770 è obbligatorio e, in caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, si incorre in spiacevoli sanzioni, affidarsi a chi, come noi di Studio Fabrizi, opera nel settore della gestione di immobili da quasi quarant’anni è la soluzione migliore per poter fronteggiare tutte le scadenze fiscali relative al proprio condominio con più tranquillità e spensieratezza. Contattaci, scopri tutti i dati che di necessità si devono inserire nel modulo, e la professionalità di chi opera all’interno del mondo di Studio Fabrizi!