Studio Fabrizi | Amministratore condominio a Roma

Con la legge 159/2020 si sancisce l’entrata in vigore nell’ordinamento giuridico della cosiddetta “teleassemblea” ovvero la possibilità di poter tenere le assemblee di condominio in videoconferenza.

Essendo però la norma molto succinta e stringata lascia spazio a diversi dubbi e interrogativi. Vediamo come funzionano le assemblee di condominio in videoconferenza e quali sono i passaggi da assolvere per validare una riunione in telepresenza.

La Norma

Vediamo innanzitutto cosa dice la norma a riguardo: 

«Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione».

Le regole

  • Le assemblee di condominio in videoconferenza sono disciplinate nel regolamento di condominio in cui saranno regolate le condizioni, le modalità di convocazione e lo svolgimento dell’assemblea.
  • Nel caso in cui nel regolamento non si faccia menzione delle assemblee di condominio in videoconferenza vi è la possibilità comunque di poter effettuare la riunione previo consenso della maggioranza dei condomini.

Le assemblee di condominio in  videoconferenza quindi:

  • non possono in nessun caso essere deliberate dal solo amministratore;
  • possono essere richieste e autorizzate ponendole all’ordine del giorno della precedente assemblea cosicché tutti i condomini, durante la riunione, possano autorizzarla.  Frequentemente la teleassemblea si rende necessaria nei condomini dove la convocazione e la presenza dei condomini necessari ai quorum risulti molto difficoltosa.
  • D’altro canto si può comunque chiedere il benestare della riunione in videoconferenza anche al di fuori di un’assemblea ad hoc, con una dichiarazione scritta e firmata, inviata singolarmente all’amministratore.

Per consentire quindi le teleassemblee basta il voto della maggioranza dei condomini. Non è richiesta invece anche la metà dei millesimi.

Modalità di attuazione 

I verbali delle assemblee di condominio in videoconferenza devono essere redatti dal segretario d’assemblea e successivamente firmati dal presidente anche se si trovano in luoghi diversi. I verbali sottoscritti dal presidente saranno poi inviati sia all’amministratore che a tutti i condomini attraverso le modalità concordate come per la convocazione d’assemblea.

Affinché le assemblee di condominio in videoconferenza abbiamo esito regolare, l’amministratore è chiamato a verificare che: 

  • non ci siano difficolà di collegamento per i partecipanti;
  • vi sia la possibilità di registrare gli ingressi, le presenze e le deleghe; verifica di eventuali abbandoni volontari o meno e custodia delle deleghe scritte; 
  • vi sia tutela nella discussione e nell’esito dei risultati di votazione, redigere e mostrare il verbale che presidente e segretario dovranno poi sottoscrivere.

Convocazioni

Come prassi, nei condomini, al fine di rendere più semplice l’attuazione delle delibere, le assemblee vengono riunite solamente in seconda convocazione formalizzando l’assenza dei condomini in prima convocazione. Tale prassi dovrà essere seguita anche per le assemblee di condominio in videoconferenza. Comunque, però, la prima convocazione dovrà necessariamente tenersi verificando la totale assenza dei condomini sulla piattaforma digitale prescelta per la teleassemblea.  In caso contrario, la riunione potrebbe essere contestata e impugnata dinanzi al giudice per difetto delle maggioranze.

Share this Post!