Condominio sostituto d’imposta
Dal 1° gennaio 1998 il condominio è Sostituto d’imposta.
Il sostituto di imposta è chi per legge sostituisce il contribuente nei rapporti con il Fisco trattenendo le tasse relative a compensi, salari e pensioni.
In base alla normativa vigente, l’amministratore, in rappresentanza del condominio, è tenuto a operare la ritenuta d’acconto sulle somme erogate a :
- Dipendenti del condominio, come i portieri per fare un esempio, con aliquote IRPEF degli scaglioni annui di reddito;
- Sulle somme erogate allo stesso amministratore del condominio con ritenuta 20%;
- Sulle somme erogate ai lavoratori autonomi che effettuino prestazioni a favore del condominio (per esempio professionisti, agenti, mediatori). La ritenuta è del 20% sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo, mentre varia dal 23% al 50% per prestazioni inerenti i rapporti di commissione, o di agenzia, o di mediazione.
Modello 770 condominio
Con il modello 770 i sostituti d’imposta provvedono ad effettuare le comunicazioni relative alle ritenute operate e a riepilogare i crediti e gli altri dati contributivi o assicurativi richiesti dal modello.
La ritenuta prevista è pari al 4% del corrispettivo e viene eseguita quando si effettua il pagamento, indipendentemente dal fatto che sia stata emessa fattura.
Come compilare il modello 770
Da quest’anno il modello 770 unico ha sostituito e unificato il modello 770 ordinario e il modello 770 semplificato.
Nella pratica il modello contiene:
- i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- indennità di fine rapporto;
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- dati contributivi, previdenziali e assicurativi;
- i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno relativa al periodo d’imposta precedente;
- i dati dei versamenti effettuati e delle compensazioni operate.
Il modello 770 può essere presentato solo per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta attestante l’avvenuta trasmissione.
L’invio dei dati può avvenire in un solo flusso, oppure in un massimo di tre flussi.E’ possibile presentare una dichiarazione integrativa dopo la scadenza dei termini.In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione si incorre in multe.