Studio Fabrizi | Amministratore condominio a Roma

Supercondominio

L’art. 1129 c.c. afferma che “Quando i condomini sono più’ di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario” nel caso in cui due o più palazzi, hanno in comune alcuni beni o servizi abbiamo un supercondominio.

Supercondominio parti comuni

Da quanto detto sopra quindi ciò che determina un supercondominio sono gli spazi in comune, questi elementi possono dare prestigio allo stabile ma possono essere anche motivo di  tra i condomini. Le parti in comune spesso sono al centro dell’assemblea di supercondominio con non pochi problemi e incomprensioni.

Supercondominio obbligo amministratore

Il supercondominio ha bisogno di un’ amministratore, principalmente per la complessità della gestione delle proprietà ma anche soprattutto perché prevista per legge, infatti nella sentenza di Cassazione n. 19558 del 26 agosto 2013 si esprime in questo modo:” nelle controversie inerenti alle parti comuni del supercondominio la legittimazione processuale attiva spetta solo all’amministratore del supercondominio e non anche agli amministratori dei singoli edifici condominiali.”

Assemblea supercondominio

In altre parole se durante un’ assemblea di supercondominio ci si trova di fronte a una controversia da dirimere spetta all’amministratore del supercondominio risolverla anche a fronte della presenza degli amministratori dei singoli edifici.

Da questo si può cogliere la difficoltà di una gestione che non è relativa solamente alla grandezza ma soprattutto alla complessità legislativa, fiscale e gestionale.

Supercondominio ripartizione spese

In un supercondominio è necessario tenere conto della ripartizione delle spese per le parti comuni, in alcuni complessi possono essere presenti giardini, piscine, campi da tennis, campetti da calcio etc etc .

In quel caso è necessario ripartire le spese secondo quanto sancisce l’art. 1123 c.c. cioè devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà.

Rappresentante supercondominio

Il rappresentante di supercondominio è nominato dall’amministratore e ha il potere di rappresentare in una specifica assemblea riguardo la gestione ordinaria delle parti comuni.