La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.”
L’Usucapione abbreviata è una forma di Usucapione a tutti gli effetti ma che differisce per i tempi a cui fa riferimento il possesso dell’immobile.
La legge dice infatti che se acquistato in buona fede e in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà i tempi si restringono a 10 anni.
Corte di Cassazione, sezione II civile, n. 20039 del 6 luglio – 6 ottobre 2016
Finora abbiamo affrontato il caso di immobili in Usucapione tra privati, cosa accade nel caso in cui il bene preso in possesso appartenga ai beni comuni di un condominio?
La corte di cassazione ha sentenziato in merito alla disputa che vedeva un gruppo di condomini lamentarsi di un altro condominio che, approfittando dei lavori di ristrutturazione della propria abitazione, avrebbe preso possesso di un porticato comune a tutti i condomini chiudendolo con un’opera muraria, inoltre si era impossessato di un forno e aveva demolito un pozzo comune e dei lavatoi.
I condomini chiedevano che le opere murarie venissero abbattute in modo da ripristinare l’uso comune degli spazi.
Il condòmino chiamato in questione ha portato a sua difesa il fatto di averli acquisiti per usucapione.
“Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza, in tema di condominio, il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso a tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall’uso del bene comune, bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus“, senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire.”
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